sabato 29 maggio 2010

MODELLO PER RICHIEDERE ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

OGGETTO: richiesta di aspettativa.
Spett. ,
io sottoscritto , dipendente di quest'azienda con qualifica di , livello ,
e svolgente mansioni di , faccio cortese richiesta di aspettativa non retribuita per il periodo dal al .
In attesa di conferma, porgo distinti saluti.

giovedì 27 maggio 2010

statuto lavoratori

TITOLO I
Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1. Libertà di opinione.
I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2. Guardie giurate.
Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 , soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più gravi.
Art. 3. Personale di vigilanza.
I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

domenica 23 maggio 2010

non sapete a chi devolvere il 5x mille?

UN NOSTRO COLLEGA CI HA PARLATO DI QUESTA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SICURI DELLA SERIETA' DELLA STESSA HO VOLUTO SEGNALARVELA....SE NON SAPETE A CHI DARE IL 5X MILLE DATELO A LORO NE HANNO BISOGNO...VISITATE IL LORO SITO http://www.occhipercomunicare.org/
Una vita sostenibile per i bambini con deficit comunicativi e per le loro famiglie.
Cari amici, siamo un gruppo di genitori di Roma con figli affetti dalla Sindrome di Angelman, la sindrome in questione è rara ed in quanto tale è difficile diagnosticarla, soprattutto in età neonatale o in primissima infanzia.
I nostri scopi: Divulgazione della sindrome a pediatri, farmacisti e specialisti quali neurologi o neuropsichiatri infantili;
Sensibilizzare l’opinione pubblica e le più importanti società circa un progetto di creazione di spazio multifunzionale con prevalenza ludico-ricreativa impostato in comunicazione aumentativa alternativa;
I nostri amici: Dott. Eugenio Raimondo Odontoiatria speciale per disabili e soggetti con patologie invalidanti Trattamento in anestesia generale in strutture convenzionate
scarica il volantino nella sezione download
Roma - Via San Remo 1 00182 (visualizza la mappa) tel 3288793982 - 3296294226 - 3938543779 fax 06-70309105
mail http://www.occhipercomunicare.org/page5/page5.php
Codice Fiscale per l'assegnazione del 5 per mille 97516650583
Codice IBAN per donazioni IT 92 I 07601 03200 000096919303
C/C Postale 96919303
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO OCCHI PER COMUNICARE

sabato 22 maggio 2010

errata corrige su comunicazione di servizio

l'incontro del 26 maggio non e un attivo, ma e solo un incontro tra coordinatori,funzionari e segreteria per mettere a punto riflessioni sulla piattaforma del nuovo ccnl nazionale,che poi dovranno essere proposte a cisl e uil e poi sicuramente ci sara' un attivo unitario in cui verra' presentato ufficialmente....scusate l'errore

venerdì 21 maggio 2010

IL FAMOSO ART.18 STATUTO DEI LAVORATORI

QUESTO E L'ARTICOLO PER CUI CI SIAMO TANTO PREOCCUPATI PER I NOSTRI COLLEGHI DELLE ALTOR,SE SI PERDE QUESTO DIRITTO..........LEGGETELO ED IMPARATELO!!!
Art. 18. Reintegrazione nel posto di lavoro.
Ferme restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

giovedì 20 maggio 2010

comunicazione di servizio

il giorno 26 giugno ore 9:30 a via buonarroti 51 secondo piano presentazione ipotesi piattaforma per rinnovo ccnl in scadenza a dicembre si raccomanda max partecipazione di tutti i delegati

domenica 16 maggio 2010

Conclusione scissione

il giorno 14 maggio 2010,si è conclusa la procedura di scissione tra sir supermercati e le tre altor.

La trattativa e stata lunga e iniziata il il 13 aprile 2010 ed e finita il giorno 14 maggio,nei vari incontri ci sono stati anche momenti di vera tensione tra sindacati ,azienda e confcommercio, specialmente al momento delle nostre richieste , che ricordo erano:

1)riconoscenza delle rappresentanze sindacali

2)e chiedevamo inoltre che le tre nuove societa' rientrassero nelle prossime trattative del rinnovo del contratto integrativo.

Ricordo che a questa nostra richiesta il funzionario della confcommercio a perso le staffe dichiarando che era una proposta incomprensibile e che non si erano mai fatti accordi in tal senso,la nostra risposta fu che negli accordi ce sempre una prima volta.

Agli incontri vi ricordo che era presente anche la conad del tirreno,la quale a questa nostra richiesta rispose che non poteva accettare in quanto non poteve condizionare un futuro compratore ad accettare questo accordo, visto che un compratore ancora non c'e',l'incontro fini li' e l'azienda si prese tempo per riflettere e fare una controproposta.

L'incontro succesivo l'azienda rimanendo della stessa posizione ci fa una controproposta,che ho gia 'ricordato nel post precedente,a quel punto noi ci siamo presi il tempo di chiedere mandato ai lavoratori per accettare o no la proposta , e cosi' abbiamo fatto.

Il giorno 14 maggio 2010 l'ultimo incontro,la proposta aziendale viene accettata in larga maggioranza dai 177 lavoratori.

Anche a questo incontro ci sono stati momenti di tensione nel momento della stesura dell'accordo ,in quanto l'azienda nella figura del loro avvocato voleva inserire un frase che avvrebbe messo noi lavoratori in molto difficolta',e tra i tira e molla alla fine siamo riusciti a non far mettere quella frase.

Alla fine quello che si e' accordato e che:

1)Vengono riconosciute le rappresentanze sindacali

2)la sir supermercati si impegna ad erogare a favore dei propri dipendenti assegnati,a seguito della scissione presso le societa' altor 1 s.r.l.,altor 2 s.r.l. ed altor 3 s.r.l.:


  • il trattamento di fine rapporto giacente in azienda su domanda dei lavoratori interessati da far pervenire entro il giorno 31 maggio 2010 da liquidarsi entro il giorno 5 luglio 2010.

  • una somma in caso di cessazione di fine rapporto per motivi oggetivi,da parte della sir supermercati,pari a tredici mensilita'.La somma verra' erogata da sir supermercati solamente se la cessazione del rapporto avvenisse entro un anno dalla firma del presente accordo.La somma sara' pari alla retribuzione di 840 euro sino ad un massimo di 1010 euro mensili per trdici mensilita'.

  • In data 10 giugno 2010 alle ore 14:00 presso la sede della confcommercio roma si terra' un incontro tra le tre societa' cessionarie le oo.ss. e le rappresentanze sindacali.

Questo e l'accordo raggiunto con l'azienda in questa scissione.


Al prossimo post in cui parlero' di salute e sicurezza nei punti vendita....ciao tiziano

giovedì 13 maggio 2010

domani incontro finale

Domani pomeriggio,precisamente alle 14:30 in via properzio ci sara' l'ultimo incontro tra azienda, sindacati ,confcommercio e conad per trovare un accordo sulla scissione.
In questi giorni avrete notato che le assemblee nei punti vendita ceduti sono state svolte direttamente dai funzionari delle tre federazioni cgil, cisl,uil,i tre funzionari hanno spiegato cosa vuole proporre l'azienda ed hanno chiesto hai lavoratori cosa ne pensano...vi ricordo i punti:
1)poter prendere interamente il tfr lasciato in azienda.
2)stefano imperatori si prende la responsabilita' di pagare tredici mensilita' nel caso in cui un lavoratore delle tre altor venisse licenziato per motivi oggettivi,cio' vuol dire che se un punto vendita decidesse di togliere un reparto e quindi di chiuderlo il lavoratore venisse licenziato per questo motivo stefano si prende questa responsabilita',ma solo per un anno cioe'dal 17/5/2010 al 17/5/2011,cioe'il licenziamento deve avvenire sono in questo lasso di tempo passato questo tempo la sir non si prende piu' responsabilita'.
3)riconosce le rappresentanze sindacali.
ecco questi erano i punti....domani vi faro' sapere come e andata a finire

martedì 11 maggio 2010

Inaugurazione del blog

cari compagni e compagne oggi inauguro il nostro blog,questo sarà il blog gestito da delegati della filcams cgil,in particolare da me ziroli Tiziano.
In questo blog troverete in formazioni su tutto ciò che riguarda il mondo sir ed il mondo del commercio in generale , troverete in formazioni sul contratto nazionale su salute e sicurezza...sono gradite anche indicazioni , cioè se volete suggerirmi qualche argomento in particolare basta che mi mandate una mail a tizio71@gmail.com e faro' un articolo ,cercando in formazioni più approfondi te,sull'argomento da voi indicato...ciao e al prossimo post.
n.b:il primo argomento che tratto sarà ovviamente la conclusione della scissione degli 8 punti vendita.