venerdì 10 dicembre 2010

ccnl terziario/commercio articolazione dell'orario di lavoro

CCNL TERZIARIO/COMMERCIO: L’ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO PER L’ANNO 2010


La durata del lavoro effettivo per la generalità dei dipendenti da aziende commerciali e del settore terziario è fissata in 40 ore settimanali e può essere articolata con le seguenti modalità:

orario di lavoro su 5 giorni alla settimana

il datore di lavoro deve concedere una giornata di riposo settimanale al dipendente, oltre al riposo di 24 ore consecutive coincidente con la domenica.

orario di lavoro su 6 giorni alla settimana

il datore di lavoro deve concedere due mezze giornate di riposo ai dipendenti, di cui una coincidente con la chiusura infrasettimanale dell’azienda e l’altra, possibilmente, precedente o seguente la domenica.

Articolazione dell'orario settimanale anno 2010

In relazione alle particolari esigenze del settore del commercio e del terziario, al fine di migliorare il servizio al consumatore, con particolare riferimento ai flussi di clientela e di utenza, anche nelle singole unità, l'azienda potrà ricorrere, rispettando le relative procedure sindacali, anche per singole unità produttive e tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, alle seguenti forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro.

40 ore settimanali di prestazione lavorativa

Si realizza mediante la concessione di due mezze giornate di riposo (la prima in coincidenza con la chiusura infrasettimanale e la seconda mediante la concessione di un'ulteriore mezza giornata a turno settimanale). Nelle aziende o nelle singole unità delle stesse, non soggette alla disciplina legislativa sull'orario di apertura e chiusura dei negozi, nelle quali – prima dell'entrata in vigore del presente contratto – l'orario di lavoro settimanale era distribuito in 5 giorni, restano immutate le situazioni di fatto esistenti.

40 ore settimanali di prestazione lavorativa con flessibilità

Per far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa, l’azienda potrà realizzare un programma di flessibilità che preveda il superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane. L’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità di ore di riduzione con la stessa articolazione prevista per i periodi di superamento. In tal caso, il monte ore di permessi retribuiti sarà, per l'anno di riferimento, incrementato di 8 ore. Per poter attuare tale articolazione è richiesto il confronto con le OO.SS. in sede di contrattazione aziendale. Inoltre il datore di lavoro è tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui ai precedenti punti entro il 30 novembre. L’articolazione rimarrà in essere per l’anno successivo.

39 ore settimanali di prestazione lavorativa

A fronte della riduzione della prestazione lavorativa a 39 ore settimanali, vengono assorbite 36 ore di permessi retribuiti ROL. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione contrattuale senza alcuna decurtazione. Le rimanenti ore di permesso saranno fruite dai lavoratori, in gruppi di 4 o di 8 ore, nei periodi di minore attività lavorativa. A decorrere dal 01/01/2000, le prestazioni eccedenti e fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale (40 ore) verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Il datore di lavoro che, intende adottare tale orario, deve comunicare entro il 30 novembre di ogni anno, ai lavoratori, all’Osservatorio Provinciale per il tramite della nostra Associazione ed alla Direzione Provinciale del Lavoro l'opzione scelta per l'anno successivo.

38 ore settimanali di prestazione lavorativa

Si realizza attraverso l'assorbimento di 72 ore di permesso retribuito delle quali 16 dal monte ore spettanti a fronte delle 4 ex festività civili e 56 ore dai ROL. A decorrere dal 01/01/2000, le prestazioni eccedenti e fino al raggiungimento dell'orario normale settimanale (40 ore) verranno retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Anche in questo caso, il datore di lavoro deve comunicare, entro il 30 novembre di ogni anno, ai lavoratori, all’Osservatorio Provinciale per il tramite della nostra Associazione ed alla Direzione Provinciale del Lavoro l'opzione scelta per l'anno successivo.

L’articolazione adottata entrerà in vigore dal primo gennaio successivo ed avrà validità annua; nessuna variazione potrà essere apportata nel corso dell’anno interessato al provvedimento. I datori di lavoro che non intendono adottare una delle articolazioni indicate non dovranno presentare alcuna comunicazione.

Prestazioni lavorative con flessibilità: ipotesi A

L'azienda potrà realizzare la flessibilità dell'orario di lavoro che preveda il superamento dell'orario contrattuale (40 ore settimanali) sino al limite di 44 ore settimanali e per un massimo di 16 settimane. Ai lavoratori interessati verrà riconosciuto (in luogo dell'incremento di 8 ore annue di permesso retribuito di cui alla precedente flessibilità) un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti pari a 45 minuti per

ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale. Le disposizioni sono applicabili anche alle aziende che hanno optato per l'orario di lavoro a 38 o 39 ore settimanali.

Prestazioni lavorative con flessibilità: ipotesi B

Le aziende (comprese quelle che hanno optato per l'orario di lavoro a 38 o 39 ore settimanali) potranno realizzare accordi sui seguenti regimi di orario:

1.

superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 44 ore settimanali per un massimo di 24 settimane;

2.

superamento dell'orario contrattuale in particolari periodi dell'anno sino al limite di 48 ore settimanali per un massimo di 24 settimane.

Ai lavoratori verrà riconosciuto un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di 45 minuti nel caso di cui al precedente punto 1, ovvero di 70 minuti per il punto 2, per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive previste dalle flessibilità A e B, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro:



il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità;



il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal lavoratore con riposi compensativi.

Per poter accedere ai sistemi di flessibilità A e B, l’azienda deve attivare la procedura di confronto con le OO.SS. (CGIL, CISL e UIL) di cui all’art. 123 del vigente CCNL. In caso di articolazione dell’orario a 38 o 39 ore, deve darne comunicazione, entro il 30 novembre di ogni anno, ai lavoratori, all’Osservatorio Provinciale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro.

Disposizioni comuni per l'articolazione dell'orario di lavoro con ricorso alla flessibilità:



i lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale;



il lavoro straordinario decorre dalla prima ora successiva all'orario definito per ciascuna settimana;



in caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui alle flessibilità “A” e “B”, le ore di maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la maggiorazione dello straordinario corrispondente entro e non oltre il 31/12 dell’anno successivo;



al fine di consentire il confronto richiesto per le flessibilità A e B, le aziende con contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all'Ente Bilaterale;



l'azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate per iscritto.

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