martedì 29 marzo 2011

art.141 lavoro domenicale

Art. 141 - Lavoro domenicale


Nell’ambito della contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, al fine di migliorare il
livello di competitività, produttività ed efficienza organizzativa delle aziende del settore, potranno
essere concordate modalità di attuazione del riposo settimanale di cui all’art. 9, comma 3 del d. lgs
66/2003, che, tenuto conto della disponibilità espressa dai lavoratori, individui modalità idonee a
garantire una equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle presenze comprendendo tutto il
personale.
Vista la particolare disciplina che regola il lavoro domenicale previsto dal CCNL del terziario e
dalle norme di legge vigenti, le Parti concordano che tale materia sia oggetto di contrattazione di 2°
livello.
In tale ambito, territoriale o aziendale, le parti dovranno disporre del calendario delle aperture
previsto dalle disposizioni normative in materia per l’anno di riferimento.
In attesa della realizzazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, trascorsi 4 mesi dalla sottoscrizione
del presente CCNL, le Parti convengono, fermo restando le eventuali intese territoriali o aziendali
successive all’entrata in vigore del CCNL 18 luglio 2008 le Parti convengono, in via transitoria, di
applicare la disciplina di cui ai commi successivi.
Ferma restando l’applicazione delle maggiorazioni e dei trattamenti economici, anche su quanto
previsto dal presente comma, previsti dalla contrattazione integrativa territoriale o aziendale sul
lavoro domenicale, le aziende – al fine di garantire lo svolgimento del servizio in relazione alle
modalità organizzative – hanno facoltà di organizzare per ciascun lavoratore a tempo pieno che
abbia il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, lo svolgimento dell’attività
lavorativa nella misura complessiva pari alla somma non superiore al 30% delle aperture
domenicali previste a livello territoriale, oltre delle domeniche di apertura originariamente previste
dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e del 30% delle ulteriori aperture domenicali previste a livello
territoriale.
Non saranno tenuti ad assicurare le prestazioni di cui al presente comma i lavoratori rientranti nei
casi sotto elencati:

- le madri, o i padri affidatari, di bambini di età fino a 3 anni;

- i lavoratori che assistono portatori di handicap conviventi o persone non autosufficienti

titolari di assegno di accompagnamento conviventi.
Altre ipotesi potranno essere concordate al secondo livello di contrattazione.
In relazione a quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ai lavoratori che non beneficiano
di trattamenti economici o di maggiorazioni di miglior favore previsti dalla contrattazione
integrativa o comunque acquisiti, verrà riconosciuta la sola maggiorazione del 30% sulla quota
oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193 per ciascuna ora di lavoro prestata di domenica.
Tale maggiorazione è omnicomprensiva e non cumulabile.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore già concordati
nell’ambito della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, ai lavoratori – anche con orario
di lavoro a tempo parziale - che abbiano il riposo settimanale fissato in un giorno diverso dalla
domenica, sarà riconosciuta la sola maggiorazione omnicomprensiva e non cumulabile del 30% a
partire dal 1° gennaio 2010, sulla quota oraria della normale retribuzione di cui all’art. 193, per
ciascuna ora di lavoro effettivamente prestata di domenica.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo sono assorbite, fino a concorrenza, da eventuali
trattamenti aziendali in atto nonché da quelli già previsti da accordi vigenti al secondo livello di
contrattazione in materia di lavoro domenicale e sono comunque escluse dalla retribuzione di fatto
di cui all’art. 195.
Fermi restando le maggiorazioni e i trattamenti economici di miglior favore concordati nell’ambito
della contrattazione integrativa territoriale o aziendale, per le ore di lavoro straordinario prestate di
domenica troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 137.
La disciplina di cui al presente articolo sarà vigente fino al rinnovo del presente CCNL.
DICHIARAZIONE DELLE PARTI
Le parti convengono che i trattamenti economici maggiorazioni di cui al presente articolo
rientrano nelle ipotesi di cui all’art. 2, comma 1, lett. c) del DL 93/2008, convertito nella
Legge n. 126/2008.

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