mercoledì 21 luglio 2010

straordinario forfetizzato

Straordinari e premi detassati, opportuno indicare le motivazioni
Lo straordinario forfetizzato rientra tra le somme ammesse al beneficio della
detassazione. Tuttavia, le imprese e i professionisti devono effettuare una verifica
sul reale motivo del riconoscimento della somma.
- Se lo straordinario forfetizzato viene riconosciuto al fine di incentivare una
maggiore produttività anche in funzione di maggiori ore di lavoro rispetto a quelle
ordinarie, queste somme non vengono riconosciute come un compenso per le ore
di lavoro straordinario, ma tra quelle concesse a titolo di lavoro premiante. In tal
caso, è possibile tassare al 10% l'intero ammontare corrisposto, fermo restando il
limite di legge dei 3mila euro.
- Se si verificano delle situazioni in cui datore di lavoro e lavoratore stabiliscono di
comune accordo un certo numero di ore da forfetizzare e periodicamente
effettuano il conguaglio per verificare la prestazione effettivamente rese, la somma
erogata conserva la natura di retribuzione per il lavoro straordinario. Il beneficio
della tassazione agevolata si applicherà alla parte che corrisponde alle ore
effettivamente svolte.
Analogo discorso si deve fare per i compensi erogati come "superminimi",
"assegni ad personam" o "indennità di funzione e/o mansione". Se tali somme
sono finalizzate a incentivare una maggiore produttività del lavoro, allora potranno
essere ricondotte tra quelle previste dal provvedimento, mentre se sono elargite al
solo scopo di incrementare il trattamento base (senza una specifica finalità
produttiva) non potranno godere del beneficio della detassazione per l'intero
importo.
Tenere agli atti idonea attestazione delle somme erogate da cui evincere le
motivazioni e la natura, potrebbe evitare controversie future (es: comunicazione
scritta al lavoratore contenente la motivazione). Vanno, quindi, indicati motivi e
criteri adottati per la corresponsione di alcune somme legate alla produttività
(premi consolidati, previsioni unilaterali del datore, ecc.), con particolare
riferimento a superminimi, assegni ad personam, indennità di funzione e/o
mansione. Il rilascio da parte del datore della dichiarazione delle somme tassate al
10% nel periodo considerato, pur non essendo un obbligo imposto dalla norma,
agevolerà le successive fasi in caso di cessazione e rioccupazione del lavoratore
al fine del limite massimo agevolabile.

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