TITOLO I
Della libertà e dignità del lavoratore
Art. 1. Libertà di opinione.
1. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno
diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio
pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
Art. 2. Guardie giurate.
1. Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e
seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773,
soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
2. Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli
che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.
3. È fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le
guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge
tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per
specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
4. In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di
cui al presente articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la
sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del
prefetto nei casi più gravi.
Art. 3. Personale di vigilanza.
1. I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
1 In G.U. 27 maggio 1970, n. 131.
Art. 4. Impianti audiovisivi.
1. È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo
a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze
organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche
la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati
soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza
di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di
lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso
di tali impianti.
3. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui
al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le
prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo
comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo
art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 5. Accertamenti sanitari.
1. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità
per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.
2. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i
servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo
quando il datore di lavoro lo richieda.
3. Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte
di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 6. Visite personali di controllo.
1. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano
indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli
strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
2. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano
eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la
riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione
automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
3. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme
restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative
modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze
sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In
difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
4. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore
di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la
commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19
possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale.
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