martedì 7 dicembre 2010

2 puntata statuto dei lavoratori

Art. 7. Sanzioni disciplinari.



1. Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna

di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono

essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a

tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di

lavoro ove esistano.

2. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del

lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a

sua difesa.

3. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui

aderisce o conferisce mandato.

4. Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono

essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di

lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore

della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci

giorni.

5. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono

essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto

del fatto che vi ha dato causa.

6. Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la

facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una

sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo

dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione,

tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di

conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da

un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal

direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla

pronuncia da parte del collegio.

7. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli


dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al

comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce

l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del

giudizio.

8. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla

loro applicazione.

Art. 8. Divieto di indagini sulle opinioni.


1. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello

svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle

opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai

fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 9. Tutela della salute e dell'integrità fisica.


1. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione

delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di

promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare

la loro salute e la loro integrità fisica.

Art. 10. Lavoratori studenti.

1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione

primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente

riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a

turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non

sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di

esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

3. Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie

all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

Art. 11. Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa.


1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da

organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

2. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di

controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla

contrattazione collettiva.

Art. 12. Istituti di patronato.


1. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del lavoro e

della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.Lgs.C.P.S. 29 luglio

1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno

dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

Art. 13. Mansioni del lavoratore.


1. L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a

quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero

a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della

retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al

trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva,

ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto

alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque

non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad

un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo”.

10 commenti:

Anonimo ha detto...

Ciao Tiziano, perchè non ci dici come è andata ieri?

andy ha detto...

mi associo con l'anonimo...ma possibile che dobbiamo sempre chiedere..=?
tra l'altro l'integrativo scade al 31/12...cosa cambia, ma soprattutto, se oggi mi chiedono mi lavori, il 6 gennaio, diventerà obbligatorio?che gli devo dire...quuando ce lo fate sapere?

gigi ha detto...

Ciao anonimo e andy prima dell'ultimo incontro con l'azienda del 6 dicembre abbiamo mandato un comunicato in tutti i punti vendita dello stato della trattativa del contratto integrativo aziendale!Intanto vorrei capire se e' arrivato ed e' stato affisso!In quale punto vendita lavori?Piu' che altro per capire se vengono affissi i comunicati!Stiamo preparando un altro comunicato per dire come e' andato l'ultimo incontro!Penso che per domani troverai tutte le informazioni!Comunque certo che devi chiedere perche' non ho capito con quale pretesa devi pretendere.
Si fa il massimo per fare informazione!
ciao gigi

realizza i tuoi sogni ha detto...

CARO ANONIMO PER IL 6 GENNAIO SE ANCORA NON ABBIAMO FIRMATO NIENTE L'AZIENDA A DETTO A VOCE CHE TUTTO RIMANE INVARIATO NEL SENSO CHE RIMANE A 38 ORE A SETTIMANA CON GLI STESSI ORARI CHE FACCIAMO ORA..CMQ A RAGIONE GIGI FATECI SAPERE SE I COMUNICATI CHE MANDIAMO VE LI DANNO E SOPRATUTTO IN CHE PUNTO VENDITA STATE...

Anonimo ha detto...

Grazie a Gigi e Tiziano,Io ho solo chiesto se era possibile sapere dell ultimo incontro, per quanto mi riguarda non pretendo nulla,anzi ringrazio per la vostra disponibilità.

realizza i tuoi sogni ha detto...

no caro anonimo tu devi pretendere informazione...quello che voleva dire gigi e che la direzione del punto vendita non deve pretendere che tu il 6 gennaio vada a lavorare ,ma puo chiedertelo e non pretenderlo

Anonimo ha detto...

Punto vendita Merulana:
no,non viene affisso nessun comunicato,da mesi;
nessuna riunione è stata fatta da tantissimo tempo, e quando si chiede ai preposti sindacalisti che dovrebbero sapere, se ti và bene e li incroci tra un turno o l'altro, se gli và, se non timbrano vanno via e se non se ne fregano come di solito, ti raccontano in due parole( due di numero) che ancora,non si sà nulla.
Io ho dovuto stranirmi con uno dei ns due sindacalisti, andare in pausa con lui e farmi raccontare,(devo dire che alla fine si è dimostrato disponibile).
L'altro deve essere richiamato ufficialmente dal sindacato, perchè fà tutto tranne che il sindacalista-
Poi ci stupiamo che la gente è passiva...e non partecipa alle iniziative del sindacato.
Ho ripetutamente chiesto una riunione, ma nessuno dei due mi pare sia intenzionato.
Mi dicono di aspetare l'incontro con l'azienda del 20.
Questa situazione già la conoscete, ve ne ho parlato fino allo scoramento, aspetto che facciate qualcosa voi, ora.
Le mie turnazioni non mi permettono di venire agli incontri del sindacato, e non mi concedono cambi turni.
IO ci sarò cmq, nonostante tutto.

Anonimo ha detto...

ancora una cosa solo per gigi.
si pretende perchè siamo iscritti al sindacato paghiamo una tessera, tutti i santi i mesi, in busta paga, e mi rode tanto il culo vedere uno dei ns sindacalisti che non combina nulla, anzi si comporta da perfetto aziendalista.
Si pretende informazione perchè nei punti vendita non viene affisso, nessun comunicato.
Si pretende perchè, ci si espone in prima persona, anche non essendo sindacalisti, e queste cose nella ns azienda te le fanno pagare, molto care.
Mi stupisce molto che voi non pretendete, che i vs cari colleghi, sindacalisti,si comportino come dovrebbero, alimentano solo le voci che i sindacalisti sono tutti cosi...
Gigi TUTTI sanno che te ,tiziano e anna, siete sempre in prima linea e disponibili, come puoi pensare il contrario?
Ma come ben sai ci sono situazioni scandalose, al limite, convocate questi sindcalisti e ditegli di dimettersi, ora.Trovate il modo.
grazie

realizza i tuoi sogni ha detto...

caro anonimo..fai una cosa,la bozza del comunicato che ho messo sul blog stampala e affigila in bacheca...a loro poi ci pensiamo noi...

gigi ha detto...

Il problema che oltre ai canali soliti (blog,tutela lavoratori etc...)Facciamo arrivare anche comunicati al punto vendita, ma da quello che ho capito da voi non vengono esposti dai responsabili.Per il resto Messaggio ricevuto!!gigi