sabato 26 marzo 2011

articoli del ccnl riguardanti la flessibilita' dell'orario di lavoro

Art. 124 - Procedure per l’articolazione dell’orario settimanale


L’eventuale variazione dell’articolazione dell’orario in atto, tra quelle previste al precedente art.

121, che deve essere realizzata dal datore di lavoro armonizzando le istanze del personale con le

esigenze dell’azienda, sarà comunicata entro il 30 novembre di ciascun anno, dal datore di lavoro ai

dipendenti interessati secondo le modalità di cui al successivo art. 133, e contestualmente, per

iscritto, all’Osservatorio della provincia di competenza, di cui all’art. 20, tramite la corrispondente

Associazione territoriale aderente alla Confcommercio.

L’articolazione dell’orario settimanale prescelta avrà vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo e,

al fine di favorire la realizzazione di una reale programmazione della distribuzione dell’orario, avrà

validità annua.

Nel corso degli incontri di cui all’art. 20, i dati aggregati relativi all’applicazione di quanto sopra,

articolati per settore, saranno oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali anche al fine di

consentire il confronto di cui all’ultimo capoverso dell’art. 6.

Art. 125- Flessibilità dell’orario

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10, per far

fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa dell’azienda, questa potrà realizzare diversi regimi di

orario, rispetto all’articolazione prescelta, con il superamento dell’orario contrattuale in particolari

periodi dell’anno sino al limite di 44 ore settimanali, per un massimo di 16 settimane.

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione possono essere realizzate intese per il

superamento dei limiti di cui al precedente comma sino ad un massimo di 48 ore settimanali per un

numero di 24 settimane.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive ai sensi dei precedenti commi, l’azienda riconoscerà ai

lavoratori interessati, nel corso dell’anno ed in periodi di minore intensità lavorativa, una pari entità

di ore di riduzione, con la stessa articolazione per settimana prevista per i periodi di superamento

dell’orario contrattuale, in particolare, ove le ore da recuperare nella settimana siano quattro, queste

saranno fruite raggruppate in mezza giornata.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia

nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regimi di orario

plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito.

L’azienda provvederà a comunicare per iscritto ai lavoratori interessati il programma annuale di

applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate

per iscritto.

Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per anno si intende il periodo di 12 mesi seguente la

data di avvio del programma annuale di flessibilità.

Art. 126 - Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva A)

Fatto salvo il confronto in materia previsto in sede di contrattazione aziendale dall’art. 10 e di

quanto stabilito in materia di accordi territoriali dall’art. 6, per far fronte alle variazioni

dell’intensità lavorativa dell’azienda questa potrà realizzare, in aggiunta alle ipotesi di cui al

precedente art. 125, i seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:

1. per le aziende di cui all’art. 121, lett. a. 2):

superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore

settimanali per un massimo di 16 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto, in luogo di quanto

previsto dall’art. 121 lett. a.2), un incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui

all’art. 146 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale;

2. per le aziende di cui all’art. 121, lett. b) e c):

superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore

settimanali per un massimo di 16 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica tale criterio di flessibilità verrà riconosciuto un incremento del

monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146 pari a 45 minuti per ciascuna settimana di

superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso

dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal

lavoratore con riposi compensativi.

Art. 127 - Flessibilità dell’orario – Ipotesi aggiuntiva B)

Nell’ambito del secondo livello di contrattazione, per far fronte alle variazioni dell’intensità

lavorativa, le aziende di cui all’art. 121 lett. a.2), b) e c) potranno realizzare accordi, in aggiunta alle

ipotesi di cui al precedente art. 125 sui seguenti regimi di orario con le seguenti modalità:

1. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 44 ore

settimanali per un massimo di 24 settimane;

2. superamento dell’orario contrattuale in particolari periodi dell’anno sino al limite di 48 ore

settimanali per un massimo di 24 settimane.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 1. verrà riconosciuto un

incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, pari a 45 minuti per

ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

Ai lavoratori a cui si applica il precedente criterio di flessibilità sub 2. verrà riconosciuto un

incremento del monte ore annuo dei permessi retribuiti di cui all’art. 146, pari a 70 minuti per

ciascuna settimana di superamento dell’orario normale settimanale.

A fronte della prestazione di ore aggiuntive, l’azienda riconoscerà ai lavoratori interessati nel corso

dell’anno, una pari entità di riduzione dell’orario di lavoro.

Il 50% delle ore da recuperare sarà articolato secondo il programma di flessibilità.

Il restante 50% delle ore suddette verrà contabilizzato nella banca delle ore ed utilizzato dal

lavoratore con riposi compensativi.

Art. 128 - Procedure

Le modalità operative della flessibilità sono disciplinate dal presente articolo.

I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario settimanale contrattuale, sia

nei periodi di superamento che in quelli di corrispondente riduzione dell’orario contrattuale.

Resta inteso che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, nel caso di ricorso a regime di orario

plurisettimanale, esso decorre dalla prima ora successiva all’orario definito per ciascuna settimana.

In caso di mancata fruizione dei riposi compensativi individuali di cui agli artt. 126 e 127, le ore di

maggior lavoro prestate e contabilizzate nella banca delle ore saranno liquidate con la

maggiorazione prevista per le ore di straordinario corrispondente entro e non oltre il 31 dicembre

dell’anno successivo a quello di maturazione.

Le ore liquidate a tale titolo devono rientrare nei limiti previsti dall’art. 136.

Al fine di consentire il confronto di cui al primo comma degli articoli 126 e 127 le aziende con

contrattazione aziendale provvederanno a comunicare il programma di flessibilità alle RSU/RSA e

alle OO.SS. territoriali. Le altre imprese effettueranno analoga comunicazione all’Ente Bilaterale

competente per territorio.

L’azienda provvederà altresì a comunicare per iscritto, con congruo preavviso, ai lavoratori

interessati il programma definito di applicazione della flessibilità; le eventuali variazioni dovranno

essere tempestivamente comunicate per iscritto.

Ai fini dell’applicazione della flessibilità di cui agli articoli 126 e 127 per anno si intende il periodo

di 12 mesi seguenti la data di avvio del programma annuale di flessibilità.

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