GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO
Sezione I
Misure di tutela e obblighi
Art. 15
Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata a un complesso che integri in
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda
nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo
in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei princìpi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei
metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla
salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti alla sua persona e all’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per i dirigenti e preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di
condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v) l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo
ai dispositivi di sicurezza in conformità all’indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene e alla salute durante il lavoro non
devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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