lunedì 4 aprile 2011

art.40 costituzione italiana

di Simone Bisacca (avvocato del lavoro)


Partiamo dalla forma
Il diritto di sciopero è garantito nell'ordinamento giuridico italiano dall'art. 40 della Costituzione che recita: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". L'astensione dal lavoro può essere considerata sciopero quando è posta in essere da un insieme di lavoratori per la difesa o la promozione di interessi collettivi, sia giuridici che economici. E' ammesso anche lo sciopero politico-economico, volto all'emanazione di provvedimenti direttamente incidenti sugli interessi dei lavoratori, mentre lo sciopero politico puro (che era incriminabile fino al 1974 ai sensi dell'art. 503 del codice penale) rappresenta oggi un inadempimento contrattuale nei confronti del padrone, ma è considerato dal punto di vista dell'ordinamento generale esercizio della libertà di sciopero tutelata dall'art. 40 della Costituzione. Anche lo sciopero a scacchiera, lo sciopero articolato o a singhiozzo è legittimo, purché non leda la produttività dell'azienda, ma colpisca solo la produzione. Ciò significa che l'unico limite allo sciopero va individuata nella lesione della integrità degli impianti o nella possibilità di prosecuzione dell'attività economica dell'impresa. E' legittimo quindi che il padrone "comandi" alcuni lavoratori durante lo sciopero per non compromettere la funzionalità delle attrezzature e degli impianti aziendali. Inoltre, è legittimo lo sciopero dello straordinario, mentre non lo è il cosiddetto sciopero pignolo, cioè lo svolgimento dell'attività lavorativa solo in base alle norme di legge e di regolamento senza obbedire alle specifiche indicazioni del datore di lavoro.

L'impresa può sostituire i lavoratori in sciopero con altri suoi dipendenti, mentre non può ricorrere a lavoratori esterni all'azienda. La serrata, cioè la chiusura dello stabilimento dove è in corso uno sciopero, è ammessa come esercizio della libertà del datore di lavoro, ma lascia integro il diritto dei lavoratori alla retribuzione. E' però considerata comportamento antisindacale se non è finalizzata a tutelare l'integrità di persone o degli impianti.

Nessun commento: