lunedì 6 giugno 2011

ART.9 COMMA 3 DLG 66

Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.Il suddetto periodo di riposo consecutivo e' calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni».
3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un giorno diverso dalla
domenica e puo' essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi
di turnazione particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica
per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni
collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni
collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo
per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si
svolge in non piu' di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con un decorso complessivo di
lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche
ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensita' di capitali o ad
alta tecnologia;
f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

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