3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive puo' essere fissato in un giorno diverso dalla
domenica e puo' essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnicoorganizzativi
di turnazione particolare ovvero addetto alle attivita' aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica
per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuita' della combustione ed operazioni
collegate, nonche' attivita' industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni
collegate;
b) attivita' industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo
per ragioni tecniche;
c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al
prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le
industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si
svolge in non piu' di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attivita' con un decorso complessivo di
lavorazione superiore a 3 mesi;
d) i servizi ed attivita' il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche
ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettivita' ovvero sia di pubblica utilita';
e) attivita' che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensita' di capitali o ad
alta tecnologia;
f) attivita' di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
g) attivita' indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di
cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
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