Art. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo
giornaliero di cui all'articolo 7 il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media
in un periodo non superiore a 14 giorni.
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